FORUM TENNIS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
STATUTO SOCIALE

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Art. 1 – Denominazione e sede
1. È costituita in Forlì, via Campo di Marte n. 1 una Associazione sportiva dilettantistica, in osservanza del DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36 e degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata “Forum Tennis Associazione Sportiva Dilettantistica”, attualmente senza personalità giuridica.

2. I colori sociali sono verde, blu e giallo.

Art. 2 – Scopo
1. L’associazione esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività
sportiva dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs.36/2021. In particolare ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del
Tennis e del Padel e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a
promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

2. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata (Tennis, Padel).

3. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Ai sensi dell’art.8 D.Lgs.36/2021 l’associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività’
statutaria o all’incremento del proprio patrimonio ed è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi, capitale e riserve comunque denominati, a soci o associati,
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
4. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica della disciplina sportiva del tennis intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina sportiva.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro svolgere l’attività di gestione, conduzione manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle discipline sportive praticate, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva in genere. Nella propria sede l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un punto di ristoro.

5. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del
bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

6. Nei limiti previsti dall’articolo 9, D. Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere per decisione del Consiglio Direttivo attività secondaria e
strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo semplificativo:

a) attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
b) la gestione di centri benessere o fisioterapici;
c) la vendita di articoli sportivi;
d) la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione
a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

7. L’Associazione, per sé e per i suoi associati, iscritti, partecipanti, ed atleti aggregati, osserva e fa osservare lo Statuto, i regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali delle
Federazioni o Discipline o Enti di Promozione sportive cui è affiliata, nonché la normativa del CONI, impegnandosi altresì a conformarsi alle direttive del CONI.

8. L’Associazione rispetta le disposizioni emanate dalle federazioni sportive internazionali di riferimento in merito all’attività sportiva praticata e accetta i provvedimenti disciplinari degli organi competenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva o delle Discipline Sportive Associate adottati a suo carico, nonché le decisioni delle
autorità sportive adottate in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico disciplinare attinenti alla vita e all’attività dell’Associazione.

9. L’Associazione si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazione sportive nazionale, delle Discipline associate e degli Enti di
promozione sportiva riconosciuti dal Coni cui la stessa Associazione delibererà di aderire che dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in
tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

10. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

11. L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in
generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Art. 3 – Durata
1. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli associati.

Art. 4 – Soci
1. Sono soci tutte persone fisiche che chiedono di partecipare alle attività sociali avendone i requisiti più oltre descritti. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al
rapporto associativo stesso e ai diritti derivanti.

2. Possono fare parte dell’Associazione, in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

3. Tutti coloro i quali intendono fare parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo firmato dal richiedente e controfirmato da due soci. La domanda rimarrà affissa
in bacheca sociale per 10 giorni.

4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale.

5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

6. Nell’ipotesi di socio effettivo con quota famiglia la domanda deve essere accompagnata dallo stato di famiglia in carta semplice.

7. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

8. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di limitare o chiudere le iscrizioni qualora ritenga che un ulteriore incremento del numero dei soci possa impedire il regolare svolgimento dell’attività sociale.

9. Fermo restando il principio di uniformità del rapporto associativo, i soci si suddividono nelle seguenti categorie:

a) soci effettivi
b) soci frequentatori non giocatori

Art. 5 – Soci effettivi

1. I soci effettivi sono le persone fisiche, dotate dei requisiti di cui al punto 4.2 che intendono partecipare alla attività sportiva dell’Associazione e svolgere la stessa presso gli impianti dell’Associazione.

2. La loro ammissione avviene con deliberazione del Consiglio Direttivo.

3. I soci effettivi possono accedere a tutti gli spazi gestiti dall’Associazione e fruire di tutti i servizi offerti.

4. Corrispondono la tassa di ammissione e la quota annuale. Godono dei diritti previsti dallo statuto in favore di tutti i soci.

5. Il Consiglio Direttivo può con delibera prevedere la modifica della quota associativa.

Art. 6 – Soci frequentatori non giocatori

1. I soci frequentatori non giocatori sono le persone fisiche maggiorenni, dotate dei requisiti di cui al punto 4.2 che non giocano a tennis ma condividono lo spirito dell’Associazione e partecipano
a tutte le attività sociali. Corrispondono la tassa di ammissione e la metà della quota annuale dei soci effettivi. Godono dei diritti previsti dallo statuto in favore di tutti i soci.

Art. 7 – Tassa di ammissione e quote

1. La tassa di ammissione e le quote annuali sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

2. È facoltà del Consiglio Direttivo modificare la tassa di ammissione e la quota annuale.

3. Le quote annuali debbono essere versate in un’unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. La tassa di ammissione e la quota annuale per i nuovi soci debbono essere versate alla comunicazione dell’accoglimento della domanda.

5. Il socio la cui domanda di ammissione viene accolta entro il 30 giugno è tenuto al pagamento dell’intera quota annuale che viene ridotta alla metà se la domanda viene accolta dopo il 30 giugno.

Art. 8 – Doveri dei soci
1. La presentazione della domanda di ammissione comporta l’accettazione del presente statuto, le successive modifiche, i relativi regolamenti di applicazione e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Diritti dei soci

1. Tutti i soci godono di uguali diritti ed in particolare il diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo. Nel diritto di voto i soci minorenni sono rappresentati dall’esercente la responsabilità genitoriale fino al raggiungimento della maggiore età. Il diritto all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea
utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo modalità stabilite nell’apposito regolamento.

Art. 10 – Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

a) Recesso: il recesso del socio deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata (anche
consegnata a mano) al Consiglio Direttivo fermi gli obblighi sorti nei confronti
dell’associazione. In mancanza di dimissioni entro il 31 dicembre il socio si intende
impegnato finanziariamente anche per l’esercizio successivo;

b) Esclusione: il Consiglio Direttivo può escludere un socio per:
1) indegnità morale;
2) grave indisciplina e/o inosservanza dello statuto sociale e relativi regolamenti;
3) morosità: qualora il socio non abbia effettuato il versamento della quota entro il 31 marzo e che, invitato con lettera raccomandata RR ad effettuare il versamento non vi abbia provveduto entro 15 giorni; Il recesso e l’esclusione vengono esposte nell’albo sociale. Il relativo provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato alla prima Assemblea utile. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio escluso, si procederà – in contraddittorio con lo stesso – ad una disamina degli addebiti.

c) scioglimento dell’Associazione.

Art. 11 – Organi
1. Gli organi sociali sono:
d) L’Assemblea generale dei soci
e) Il Consiglio Direttivo
f) Il Presidente
g) L’organo di controllo (se nominato).

Art. 12 – Funzionamento dell’Assemblea

1. L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo a garantire la massima partecipazione degli associati.

3. La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati. Con la richiesta dovrà essere depositato anche l’ordine del giorno.

4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento, da uno dei soci legittimamente intervenuti all’Assemblea e designato dalla maggioranza dei presenti.

5. L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’Assemblea in cui è previsto il rinnovo delle cariche sociali mediante elezione non è consentito ai candidati di ricoprire la carica di scrutatori.

6. Il Presidente dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

7. L’Assemblea vota per alzata di mano a meno che almeno un terzo dei soci non chieda il voto per appello nominale. La votazione per il Consiglio Direttivo avviene a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno ricevuto i maggiori suffragi senza necessità di particolari maggioranze.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Art. 13 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione e iscritti nel libro sociale da almeno tre mesi.

2. Ogni Socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta, un solo associato, oltreché sé stesso.

Art. 14 – Assemblea Ordinaria

1. La convocazione dell’Assemblea Ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’Assemblea e l’ordine del giorno.

2. L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente almeno due volte l’anno:
– entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente;
per l’esame degli altri argomenti all’O.d.G.
– entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo; per il rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo, qualora siano in scadenza i termini del mandato; per l’esame degli altri argomenti all’O.d.G.

3. L’Assemblea Ordinaria ha il compito di:

a) Nominare e revocare i componenti il Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
c) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali;
d) individuare le attività secondarie che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione;
e) deliberare in merito l’approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D. Lgs. 36/2021;
f) deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione stessa che non rientrino nella competenza dell’Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Art. 15 – Assemblea Straordinaria

1. L’Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno otto giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’assemblea e l’ordine del giorno.

2. Ogni Socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta, un solo associato, oltrechè se stesso.

3. L’Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.

4. La convocazione dell’Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

5. In caso di convocazione ai sensi del precedente punto 4) l’ordine del giorno dell’assemblea potrà contenere, e l’Assemblea potrà discutere, solo gli argomenti che hanno originato la
richiesta.

Art. 16 – Validità assembleare

2. L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto
favorevole della maggioranza dei presenti.

3. L’Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.

4. In seconda convocazione, in un giorno successivo a quello della prima convocazione tanto l’Assemblea Ordinaria che l’Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque
sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 17 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri eletti dall’Assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Cassiere Economo ed il Direttore
Tecnico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro esercizi, di norma dal 1 gennaio al 31 Dicembre con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio
relativo all’ultimo esercizio della loro carica ed i suoi componenti sono rieleggibili.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiamo riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi
e non siano assoggettati da parte del Coni (Dipartimento Sport e Salute) o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti o di un qualsiasi Ente di Promozione Sportiva
riconosciuto dal Coni a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
E’ fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina
sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso
di parità prevale il voto del Presidente.

4. Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati presso
la sede sociale.

5. I consiglieri prestano la loro opera gratuitamente salvo ottenere il rimborso delle spese, anche anticipate, sostenute per conto dell’Associazione, nell’ambito del loro mandato.

6. I consiglieri che manchino a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo sono considerati decaduti.

7. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all’articolo 8.2, D. Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all’articolo 3.2, ultimo periodo, D. Lgs. 112/2017.

8. La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l’esecuzione dei deliberati dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo e, per
compiti specifici, dagli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione.

9. Il presidente può, in caso d’urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

Art. 18 – Dimissioni dei Consiglieri e/o del Presidente

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i consiglieri rimanenti provvederanno alla
integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto, in ordine di votazione. Ove venga a mancare tale possibilità il Consiglio proseguirà carente dei suoi
componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i consiglieri mancanti. I consiglieri così eletti resteranno in carica sino alla scadenza naturale del
Consiglio Direttivo.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente da parte del C.D. che dovrà aver luogo entro 30 giorni.

3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di
tale evento dovrà essere convocata immediatamente l’Assemblea Ordinaria per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti
e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte da Consiglio Direttivo decaduto.

Art. 19 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, ogni qualvolta il Presidente lo, ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri.

Art. 20 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
c) stabilire annualmente l’entità della quota associativa;
d) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno due volte all’anno e convocare l’Assemblea Straordinaria nel rispetto del dettato di cui all’articolo 15;
e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
f) adottare i provvedimenti disciplinari versi i soci qualora si dovessero rendere necessari;
g) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei soci;
h) nominare anche al di fuori del Consiglio Direttivo il Direttore Tecnico, se previsto, il quale potrà partecipare alle riunioni del Consiglio con voto consultivo, qualora non sia anche consigliere;
i) approvare il programma per la preparazione tecnica degli atleti e quello sportivo;
j) assumere e licenziare personale dipendente fissandone i rapporti e le retribuzioni;
k) amministrare il patrimonio sociale e decidere di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell’Assemblea;
l) concedere particolari agevolazioni ed esenzioni dalla quota associativa con specifica delibera motivata, per ragioni di particolare opportunità ed interesse dell’Associazione.
m) Nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all’articolo 33, comma 6, D. Lgs. 36/2021.

Art. 21 – Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione in ogni evenienza.
2. Per delega del Consiglio Direttivo dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali.

Art. 22 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo
del Presidente, per qualsiasi motivo, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro 30 giorni, del Consiglio Direttivo con all’O.d.g. la nomina del Presidente.

Art. 23 – Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Viene nominato tra gli associati facenti parte del Consiglio Direttivo e rimane in carica fino a revoca del mandato o, al più tardi, fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Il Cassiere Economo

1. Il Cassiere Economo cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

2. Depositerà tutti i fondi dell’Associazione presso gli istituti di credito designati dal Consiglio. I pagamenti vanno effettuati esclusivamente tramite strumenti elettronici tracciabili (bonifico
bancario, carta di credito, carta di debito, ecc.) e solo eccezionalmente tramite contanti e comunque per somme di piccolo importo.

Art. 25 – Il Direttore Tecnico

1. Il Direttore Tecnico cura l’attività concernente l’individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovraintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori
a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva.

Art. 26 – Organo di Controllo

1. L’Organo di controllo, anche in composizione monocratica, è nominato facoltativamente o nei casi previsti dalla legge, dall’Assemblea. Qualora venga eletto in forma collegiale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche scelti fra i non soci, fra gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti o dei Revisori legali e resta in carica quattro esercizi. Nomina al proprio interno il Presidente.

2. L’organo di controllo deve controllare l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto; allo stesso spettano gli
eventuali ulteriori compiti che la legge gli attribuisce. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio.

Art. 27 – Il bilancio

1. La redazione e la regolare tenuta del bilancio è obbligatoria.

2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo sia consuntivo, da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione.

3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del
principio della trasparenza nei confronti degli associati.

4. In occasione della convocazione dell’Assemblea che ha all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consuntivo, copia del bilancio stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli
associati.

Art. 28 – Anno sociale

1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre immediatamente successivo.

Art. 29 – Patrimonio
1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti
dalle attività organizzate dalla Associazione.

Art. 30 – Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste
dalla Federazione di appartenenza.

Art. 31 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi
diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale Straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto.

2. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.

3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h), D. Lgs 36/2021.

Art. 32 – Modifiche

1. Il presente Statuto può essere modificato o integrato solo con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria adottate con le maggioranze previste dall’art. 16. Le modifiche e le integrazioni
proposte devono essere portate a conoscenza dei soci con l’avviso di convocazione.

Art. 33 – Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D. Lgs 36/2021 e in subordine le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione
sportiva nazionale e dell’Ente di promozione sportiva a cui l’Associazione è affiliata nonchè le norme del Codice Civile.

 

 

 

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