FORUM TENNIS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
STATUTO SOCIALE
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Art. 1 – Denominazione e sede
1. E’ costituita in Forlì, via Campo di Marte n. 1 una Associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata “Forum Tennis Associazione Sportiva Dilettantistica”.
2. I colori sociali sono verde, blu e giallo.
Art. 2 – Scopo
1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi e l’iscrizione al registro delle associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica della disciplina sportiva del tennis intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina sportiva. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro svolgere l’attività di gestione, conduzione manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle discipline sportive praticate, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva in genere. Nella propria sede l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un punto di ristoro.
3. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Internazionali nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline associate e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni cui la stessa Associazione delibererà di aderire.
5. L’Associazione si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazione sportive nazionale, delle Discipline associate e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni cui la stessa Associazione delibererà di aderire che dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
6. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
Art. 3 – Durata
1. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli associati.
Art. 4 – Soci
1. Sono soci tutte persone fisiche che chiedono di partecipare alle attività sociali avendone i requisiti più oltre descritti. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti derivanti.
2. Possono fare parte dell’Associazione, in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
3. Tutti coloro i quali intendono fare parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo firmato dal richiedente e controfirmato da due soci. La domanda rimarrà affissa in bacheca sociale per 15 giorni.
4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
6. Nell’ipotesi di socio effettivo con quota famiglia la domanda deve essere accompagnata dallo stato di famiglia in carta semplice.
7. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
8. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di limitare o chiudere le iscrizioni qualora ritenga che un ulteriore incremento del numero dei soci possa impedire il regolare svolgimento dell’attività sociale.
9. Fermo restando il principio di uniformità del rapporto associativo, i soci si suddividono nelle seguenti categorie: a) soci sostenitori b) soci onorari c) soci effettivi d) soci effettivi con quota famiglia; e) soci juniores f) soci frequentatori non giocatori
Art. 5 – Soci sostenitori
1. I soci sostenitori sono le persone fisiche maggiorenni, dotate dei requisiti di cui al punto 4.2 che corrispondono una tassa di ammissione e una quota annuale pari almeno al doppio di quella prevista per i soci effettivi o che effettuino un versamento “una tantum” di ammontare corrispondente ad almeno 20 volte la quota annuale dei soci effettivi; in tale seconda ipotesi non è dovuta la tassa di ammissione.
2. Godono dei diritti previsti dallo statuto in favore di tutti i soci.
Art. 6 – Soci onorari
1. I soci onorari sono le persone fisiche maggiorenni, dotate dei requisiti di cui al punto 4.2 che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno nominare per il riconoscimento di particolari titoli di merito a favore dell’Associazione.
2. I soci onorari non sono tenuti a versare alcun contributo annuo ma partecipano con diritto di voto deliberativo alle assemblee indette dall’Associazione. Godono dei diritti previsti dallo statuto in favore di tutti i soci.
Art. 7 – Soci effettivi
1. I soci effettivi sono le persone fisiche maggiorenni, dotate dei requisiti di cui al punto 4.2 che intendono partecipare alla attività sportiva dell’Associazione e svolgere la stessa presso gli impianti dell’Associazione.
2. La loro ammissione avviene con deliberazione del Consiglio Direttivo.
3. I soci effettivi possono accedere a tutti gli spazi gestiti dall’Associazione e fruire di tutti i servizi offerti.
4. Corrispondono la tassa di ammissione e la quota annuale. Godono dei diritti previsti dallo statuto in favore di tutti i soci.
Art. 8 – Soci effettivi con quota famiglia
1. I soci effettivi con quota famiglia sono le persone fisiche maggiorenni, dotate dei requisiti di cui al punto 4.2 che corrispondo la tassa di ammissione e la quota annuale famigliare; la tassa di ammissione non è dovuta per i soci effettivi che optino per la quota famiglia.
2. I componenti il nucleo famigliare hanno gli stessi diritti e doveri delle altre categorie di soci, esclusion fatta per il voto in assemblea che spetta al solo socio titolare della quota famiglia se maggiorenne. Godono dei diritti previsti dallo statuto in favore di tutti i soci.
Art. 9 – Soci juniores
1. I soci juniores sono le persone fisiche minorenni, dotate dei requisiti di cui al punto 4.2 che intendono partecipare alla attività sportiva dell’Associazione e svolgere la stessa presso gli impianti dell’Associazione. Essi vengono ammessi all’Associazione con le modalità di cui all’art. 4 e corrispondono la metà della tassa di ammissione e la metà della quota annuale dei soci effettivi.
Art. 10 – Soci frequentatori non giocatori
1. I soci frequentatori non giocatori sono le persone fisiche maggiorenni, dotate dei requisiti di cui al punto 4.2 che non giocano a tennis ma condividono lo spirito dell’Associazione e partecipano a tutte le attività sociali. Corrispondono la tassa di ammissione e la metà della quota annuale dei soci effettivi. Godono dei diritti previsti dallo statuto in favore di tutti i soci.
Art. 11 – Passaggio di categoria
1. I passaggi di categoria da una categoria all’altra sono disciplinati da norme regolamentari proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea.
2. Le stesse norme potranno disciplinare l’ammissione dei non soci a frequentare gli impianti sportivi ed i locali dell’Associazione.
Art. 12 – Tassa di ammissione e quote
1. La tassa di ammissione e le quote annuali sono stabilite dal Consiglio Direttivo.
2. È facoltà del Consiglio Direttivo ridurre la tassa di ammissione e la quota annuale per gli atleti impegnati nell’attività agonistica dell’Associazione.
3. Le quote annuali debbono essere versate in un’unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. La tassa di ammissione e la quota annuale per i nuovi soci debbono essere versate entro 15 giorni dall’accoglimento della domanda.
5. Il socio la cui domanda di ammissione viene accolta entro il 30 giugno è tenuto al pagamento dell’intera quota annuale che viene ridotta alla metà se la domanda viene accolta dopo il 30 giugno.
Art. 13 – Doveri dei soci
1. La presentazione della domanda di ammissione comporta l’accettazione del presente statuto, le successive modifiche, i relativi regolamenti di applicazione e le disposizione del Consiglio Direttivo.
Art. 14 – Diritti dei soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente
acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo modalità stabilite nell’apposito regolamento.
Art. 15 – Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
a) dimissioni volontarie: le dimissioni del socio devono essere inviate a mezzo lettera raccomandata al Consiglio Direttivo e acquistano efficacia solo se il socio dimissionario risulta in regola con il pagamento della quota sociale. In mancanza di dimissioni entro il 31 dicembre il socio si intende impegnato finanziariamente anche per l’esercizio successivo;
b) dimissioni d’autorità: il Consiglio Direttivo può dimettere d’autorità un socio per: 1) indegnità morale; 2) grave indisciplina e/o inosservanza dello statuto sociale e relativi regolamenti; 3) morosità: qualora il socio non abbia effettuato il versamento della quota entro il 31 marzo e che, invitato con lettera raccomandata RR ad effettuare il versamento non vi abbia provveduto entro 15 giorni; le dimissioni vengono esposte nell’albo sociale e il socio dimesso d’autorità non può essere più ammesso;
c) scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’articolo 36 del presente statuto.
2. L’associato radiato non può essere più ammesso.
3. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, in caso di mancanze non contemplate nei commi precedenti di infliggere il rimprovero scritto e/o la sospensione temporanea.
Art. 16 – Organi
1. Gli organi sociali sono: a) L’Assemblea generale dei soci b) Il Consiglio Direttivo c) Il Presidente d) Il collegio dei revisori dei conti (se nominato dall’Assemblea).
Art. 17 – Funzionamento dell’Assemblea
1. L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo a garantire la massima partecipazione degli associati.
3. La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta. Con la richiesta dovrà essere depositato anche l’ordine del giorno.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento, da uno dei soci legittimamente intervenuti all’Assemblea e designato dalla maggioranza dei presenti.
5. L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’Assemblea in cui è previsto il rinnovo delle cariche sociali mediante elezione non è consentito ai candidati di ricoprire la carica di scrutatori.
6. Il Presidente dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
7. L’Assemblea vota per alzata di mano a meno che almeno un terzo dei soci non chieda il voto per appello nominale o a scrutinio segreto. La votazione per il Consiglio Direttivo avviene a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno ricevuto i maggiori suffragi senza necessità di particolari maggioranze.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.
Art. 18 – Diritti di partecipazione
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua, non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione e iscritti nel libro sociale da almeno tre mesi e che non siano morosi col pagamento della quota sociale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare nella sola Assemblea Ordinaria, per mezzo di delega scritta, un solo associato, oltrechè se stesso.
Art. 19 – Assemblea Ordinaria
1. La convocazione dell’Assemblea Ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’Assemblea e l’ordine del giorno.
2. L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente almeno due volte l’anno: -entro il mese di aprile per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario
dell’anno precedente; per l’esame degli altri argomenti all’O.d.G.
– entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo; per il rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo, qualora siano in scadenza i termini del mandato; per l’esame degli altri argomenti all’O.d.G.
3. L’Assemblea Ordinaria ha il compito di: a) eleggere i componenti il Consiglio Direttivo; b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo; c) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito
all’approvazione dei regolamenti sociali;
d) deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione stessa che non rientrino nella competenza dell’Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
Art. 20 – Validità assembleare
1. L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L’Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. In seconda convocazione, trascorsa almeno un ora dalla prima convocazione, tanto l’Assemblea Ordinaria che l’Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.
Art. 21 – Assemblea Straordinaria
1. L’Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno sette giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’assemblea e l’ordine del giorno.
2. Nell’Assemblea Straordinaria non sono ammesse deleghe.
3. L’Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
4. La convocazione dell’Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
5. In caso di convocazione ai sensi del precedente punto 4) l’ordine del giorno dell’assemblea potrà contenere, e l’Assemblea potrà discutere, solo gli argomenti che hanno originato la richiesta.
Art. 22 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri di età non inferiore ai 18 anni eletti dall’Assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Cassiere Economo ed il Direttore Tecnico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni, di norma dal 1 gennaio al 31 Dicembre, ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiamo riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti o di un qualsiasi Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.
5. I consiglieri prestano la loro opera gratuitamente salvo ottenere il rimborso delle spese, anche anticipate, sostenute per conto dell’Associazione, nell’ambito del loro mandato.
6. I consiglieri che manchino a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo sono considerati decaduti.
Art. 23 – Dimissioni dei Consiglieri e/o del Presidente.
1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i consiglieri rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto, in ordine di votazione. Ove venga a mancare tale possibilità il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i consiglieri mancanti. I consiglieri così eletti resteranno in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente da parte del C.D. che dovrà aver luogo entro 30 giorni.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente l’Assemblea Ordinaria per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte da Consiglio Direttivo decaduto.
Art. 24 – Convocazione del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, ogni qualvolta il Presidente lo, ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri.
Art. 25 – Compiti del Consiglio Direttivo
1. Sono compiti del Consiglio Direttivo: a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea; c) stabilire annualmente l’entità della quota associativa; d) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno due volte all’anno e
convocare l’Assemblea Straordinaria nel rispetto del dettato di cui all’articolo 21; e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea dei soci; f) adottare i provvedimenti disciplinari versi i soci qualora si dovessero rendere necessari; g) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei
soci;
h) nominare anche al di fuori del Consiglio Direttivo il Direttore Tecnico, se previsto, il quale potrà partecipare alle riunioni del Consiglio con voto consultivo, qualora non sia anche consigliere;
i) approvare il programma per la preparazione tecnica degli atleti e quello sportivo; j) assumere e licenziare personale dipendente fissandone i rapporti e le retribuzioni; k) amministrare il patrimonio sociale e decidere di tutte le questioni sociali che non siano
di competenza dell’Assemblea; l) concedere particolari agevolazioni ed esenzioni dalla quota associativa con specifica delibera motivata, per ragioni di particolare opportunità ed interesse dell’Associazione.
Art. 26 – Il Presidente
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione in ogni evenienza.
2. Per delega del Consiglio Direttivo dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali.
Art. 27 – Il Vicepresidente
1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi motivo, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro 30 giorni, del Consiglio Direttivo con all’O.d.g. la elezione del Presidente.
Art. 28 – Il Segretario
1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Viene nominato tra gli associati facenti parte del Consiglio Direttivo e rimane in carica fino a revoca del mandato o, al più tardi, fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 29 – Il Cassiere Economo
1. Il Cassiere Economo cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
2. Depositerà tutti i fondi dell’Associazione presso gli istituti di credito designati dal Consiglio. I pagamenti vanno effettuati preferibilmente a mezzo assegno a firma congiunta del Presidente e del Cassiere Economo o in loro assenza del Vicepresidente e del consigliere designato dal Consiglio a sostituire il cassiere economo
Art. 30 – Il Direttore Tecnico
1. Il Direttore Tecnico cura l’organizzazione dei campionati e dei tornei approvati dal Consiglio, ne dirige e sorveglia lo svolgimento, propone le classifiche annuali, formula al Consiglio Direttivo le proposte che ritiene opportune per l’attività addestrativa ed agonistica e può scegliere i collaboratori che ritiene opportuni. Cura ed intrattiene i rapporti con le federazioni sportive, col maestro ed istruttori per conto del Consiglio Direttivo.
Art. 31 – Il Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti, se nominato dall’Assemblea, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, anche non soci. I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente, nella prima riunione successiva all’elezione. Il collegio dura in carica 2 anni e i suoi membri sono rieleggibili.
2. I revisori esercitano la vigilanza sulla situazione amministrativa, contabile e finanziaria dell’Associazione provvedendo alla verifica della stessa redigendo appositi verbali da trasmettere all’Assemblea. I revisori esaminano in particolare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo redigendo specifica relazione sugli stessi da trasmettere all’Assemblea dei soci. I revisori possono partecipare, infine, senza diritto di voto a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 32 -Il rendiconto
1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo sia consuntivo, da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico -finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. In occasione della convocazione dell’Assemblea che ha all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consuntivo, copia del bilancio stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.
Art. 33 – Anno sociale
1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre immediatamente successivo.
Art. 34 – Patrimonio
1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione.
Art. 35 – Clausola compromissoria
1. Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e di soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione di appartenenza.
Art. 36 – Scioglimento
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale Straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto.
2. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salve diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 37 – Modifiche
1. Il presente Statuto può essere modificato o integrato solo con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria adottate con le maggioranze previste dall’art. 20. Le modifiche e le aggiunte proposte devono essere portate a conoscenza dei soci con l’avviso di convocazione.
Art. 38 – Norma di rinvio
1. Per quanto espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione sportiva nazionale e dell’Ente di promozione sportiva a cui l’Associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.